Copione 29 · finti negozi e annunci sponsorizzati
Il negozio è fatto benissimo. Non esiste.
Non è il privato che ti vende la PlayStation su un annuncio: quello lo racconta un’altra pagina. Qui c’è un negozio intero, con il catalogo, la pagina delle spedizioni, le recensioni, il numero di partita IVA in fondo e il lucchetto nella barra. Ci sei arrivato da un annuncio sponsorizzato o da un risultato di ricerca in cima alla pagina. Compri, paghi, e la merce non arriverà mai: perché non è mai esistita nemmeno quella.
Perché il sito «fatto bene» non dice niente
L’idea che una truffa online si riconosca dall’aspetto trasandato è vecchia di quindici anni e oggi è pericolosa. Un negozio completo si mette online in mezza giornata partendo da un modello già pronto, con le foto prese dal sito ufficiale del produttore, le descrizioni copiate, le pagine legali copiate a loro volta da un altro negozio. Il certificato che accende il lucchetto è gratuito. Il dominio costa quanto un caffè.
Anche le recensioni si fabbricano, e non sempre inventandole: esistono giri organizzati in cui vengono spediti oggetti da pochi euro a indirizzi reali proprio per generare recensioni verificate. È lo stesso meccanismo dei pacchi che arrivano senza essere stati ordinati.
Quello che invece costa davvero, e che quindi non trovi quasi mai, è il tempo. Un negozio serio ha una storia: un dominio registrato anni fa, una partita IVA che corrisponde a un’azienda esistente, un indirizzo che su una mappa è un magazzino e non un appartamento, un numero di telefono a cui risponde qualcuno. Questi sono controlli che si fanno in tre minuti, e sono i soli che il copione non sa superare.
Le quattro porte d’ingresso
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L’annuncio sponsorizzato in cima alla ricerca
Cerchi il sito della tua banca, del gestore della luce, di un laboratorio di analisi, di un negozio noto. Il primo risultato è un annuncio a pagamento, e porta a una copia. Chi truffa compra la parola chiave che tu useresti; il motore di ricerca non certifica chi paga. La difesa è banale e quasi nessuno la applica: scorri sotto gli annunci, o entra dal segnalibro che hai già.
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L’annuncio nel feed
Un marchio conosciuto, uno sconto forte, una liquidazione, un errore di prezzo. La pagina di destinazione imita l’originale, spesso con un contatore che scade fra pochi minuti. La stessa infrastruttura viene riutilizzata per decine di marchi diversi: cambiano il logo e le foto, l’impianto resta identico.
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La concessionaria clonata
Un settore preso di mira in modo specifico, perché gli importi sono alti e l’acquisto è emotivo. Il sito riprende nome, indirizzo e recensioni di un concessionario reale, cambiando solo i contatti. L’auto è a un prezzo che si spiega con una permuta andata a monte, si chiede un acconto per bloccarla, e la consegna è sempre fra pochi giorni.
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Il biglietto per l’evento sold out
Concerto, partita, spettacolo esaurito. La pagina imita il rivenditore ufficiale, il pagamento avviene fra privati con un’applicazione istantanea «per evitare le commissioni», e il biglietto è un file che sembra vero. La truffa si scopre al tornello.
«Ultimi 3 pezzi disponibili — l’offerta scade fra 09:58.»
«Chiusura attività: liquidazione totale del magazzino, -70% su tutto.»
«Per bloccare la vettura basta un acconto, il saldo alla consegna.»
«Se paghi tra privati eviti le commissioni della piattaforma.»
Paga in un modo che si possa disfare. La carta di credito, o un circuito che offre una protezione sugli acquisti, ti lascia una strada aperta: la merce non arrivata si contesta e si recupera. Il bonifico istantaneo, la ricarica su carta prepagata, il pagamento fra privati di un’applicazione e la criptovaluta non ti lasciano niente. Se il venditore accetta solo questi ultimi, la domanda sul prezzo non serve più farla.
I tre minuti che valgono la pena. Uno: guarda la partita IVA in fondo alla pagina e verificala — deve esistere ed essere intestata a chi dice il sito. Due: cerca l’indirizzo su una mappa, e guardalo dalla strada. Tre: chiama il numero di telefono. Un negozio vero supera tutti e tre; una copia cade quasi sempre al primo.
Il nome del marchio dentro l’indirizzo non è il marchio. Conta solo la parte immediatamente prima del primo simbolo di divisione. Tutto il resto — prefissi, trattini, parole aggiunte, sigle di paese — lo sceglie chi ha comprato il dominio.
Per i beni costosi il copione cambia forma: non un negozio inventato, ma la copia di un venditore che esiste e magari conosci. La Federal Trade Commission ha segnalato nel settembre 2026 due ondate della stessa famiglia. I siti di concessionari di auto usate e d’epoca clonati con l’intelligenza artificiale, «copiando loghi, annunci e foto fino all’ultimo dettaglio», con tanto di finte recensioni dei clienti: un acquirente californiano ha inviato 32.900 dollari con un bonifico per un’auto del 1932 che avrebbe dovuto essere spedita, e un solo concessionario dell’Indiana ha contato oltre 70.000 dollari persi dai clienti del suo sito falso. E le aziende di macchine agricole: l’annuncio del trattore sui social a un buon prezzo, o il sito di un fornitore da cui hai già comprato, poi un contratto e una fattura, un acconto di migliaia di dollari con bonifico, una data di consegna. La consegna non arriva; chi vende smette di rispondere o inventa un problema «con il camion». Il noleggio auto ha la sua versione italiana, raccontata in la ricarica in tabaccheria: il sito clonato prende la prenotazione, e la telefonata che segue chiede un pagamento in più.
La difesa è diversa da quella del negozio inventato, perché qui il nome regge a ogni controllo. Quello che non regge è il contatto: i truffatori comprano annunci sui motori di ricerca con il nome del venditore vero e i propri recapiti, e i primi risultati sono i loro. Si scorre fino ai risultati non a pagamento, si chiama il venditore al numero trovato lì, e per un acconto di migliaia di euro si va a vedere il bene e chi lo vende. Un venditore che accetta solo il bonifico anticipato, per un oggetto che non puoi vedere, non è il venditore di cui porta il nome.
La copia non riguarda solo i grandi marchi. Nel settembre 2026 due ristoranti di South Bend, nell’Indiana, hanno dovuto avvisare i clienti, come ha raccontato la tv locale WSBT: profili falsi su Facebook usavano il loro nome per vendere magliette, tazze e felpe, e taggavano i clienti veri nei post, con un link per «prenotare» la merce. Uno dei due locali le magliette le vende davvero, ma solo al banco; l’altro non vende niente del genere. Il tag è la parte studiata: il post ti arriva fra le notifiche, con il nome di un posto dove vai davvero, e la domanda sul sito non te la fai.
Vale per il bar, la pizzeria, la palestra, la squadra del paese: se un’attività che conosci «vende online» qualcosa che non ti aspettavi, chiedilo a loro, al banco o al numero che hai già, prima di cliccare. Lo ha detto una cameriera del primo locale: «Se volete qualcosa del La Paz Diner, lo comprate qui».
Il 26 settembre 2026, all’apertura della prevendita per i concerti degli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma del luglio 2027, la Polizia di Stato ha diffuso un’allerta sul suo canale WhatsApp e sui social. Questa volta l’oggetto della vendita non è il biglietto: è il codice di accesso. La prevendita funziona così: ci si registra sul sito ufficiale, e una parte dei registrati, scelta a caso, riceve per email un codice personale che dà il diritto di entrare nella vendita, in una finestra oraria assegnata e per una sola città, fino a quattro biglietti; il codice non garantisce che i biglietti ci siano. Su quel meccanismo si è innestato il copione: codici «in vendita» da chi dice di averne ricevuto uno, email che imitano quelle degli organizzatori, siti clone della biglietteria. La Polizia lo dice in una riga: «il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile». E prima di andare avanti, verificare che l’email arrivi dall’indirizzo autorizzato a inviare quelle comunicazioni.
È la variante del biglietto per l’evento esaurito descritta più su, spostata un passo prima: si vende il diritto di comprare una cosa che ancora non esiste, e che nessuno può verificare finché la vendita non apre. Nello stesso giorno, ha denunciato il Codacons, sulle piattaforme estere di rivendita gli stessi biglietti comparivano a prezzi fino a diecimila euro, contro un listino ufficiale di poche centinaia. Un prezzo che si spiega solo con l’esaurimento è il filtro di cui parla il paragrafo che segue, visto dall’altro lato.
Lo sconto non è l’esca. È il filtro.
Il prezzo troppo basso sembra il punto debole del copione e in realtà è uno strumento. Non serve solo ad attirare: serve a selezionare. Chi si ferma davanti a un televisore che costa un terzo del suo prezzo è una persona che ragiona, e quella persona farebbe domande, chiederebbe fattura, contesterebbe. Chi non si ferma è esattamente il bersaglio giusto.
Ecco perché i copioni più curati hanno smesso di esagerare. Gli sconti sono verosimili, il quindici o il venti per cento, il tipo di differenza che ti aspetti da un negozio online rispetto alla via principale. Il segnale su cui vale la pena costruire una difesa non è il prezzo: è il metodo di pagamento imposto. Un prezzo strano può avere mille spiegazioni legittime; l’obbligo di pagare in un modo che ti toglie ogni tutela non ne ha nessuna.
Con carta di credito o di debito: chiedi subito alla banca l’avvio della procedura di contestazione per merce non ricevuta, indicando la data dell’ordine e quella prevista di consegna. Ha termini precisi, quindi si fa presto e per iscritto, non al telefono.
Con bonifico: chiedi il richiamo dello stesso giorno e metti la richiesta per iscritto. Le possibilità sono basse ma non nulle, e calano di ora in ora.
Salva tutto prima che il sito sparisca: la pagina del prodotto, la conferma d’ordine, l’indirizzo completo, le email ricevute, l’IBAN o il nome del beneficiario. Questi siti restano online poche settimane e poi si spengono, portandosi via le prove.
Denuncia e, se è un annuncio sponsorizzato, segnalalo anche alla piattaforma che lo ha ospitato: è l’unico modo per farlo togliere prima che ci caschi qualcun altro.
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Dove si segnala
Le truffe si denunciano alla Polizia di Stato; le operazioni non autorizzate si contestano per iscritto alla propria banca. Questo sito non raccoglie segnalazioni di truffe subite e non risponde a richieste di assistenza.
Fonti
- Codice penale, art. 640 — truffa; art. 473 e 474 — contraffazione di marchi e introduzione o commercio di prodotti con segni falsi.
- Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) — obblighi informativi precontrattuali del venditore online, identità e sede del professionista, e termini di consegna.
- D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 — obblighi di identificazione del prestatore di servizi della società dell’informazione.
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 — operazioni di pagamento non autorizzate e disciplina del rimborso.
- AGCM — provvedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette su falsi sconti, finte liquidazioni e conti alla rovescia.
Verificato il 27 settembre 2026