Copione 41 · luce, gas e telefono
«Il suo gestore è stato multato: per non perdere il numero deve passare a noi.»
A Ferrara, nel settembre 2026, una signora riceve una telefonata da una persona che si presenta come incaricata di un operatore telefonico: il suo gestore è stato «multato dalla Lega Consumatori» per irregolarità, e l’unico modo per non perdere il numero è passare a un altro operatore. Poco dopo una seconda telefonata, di un’altra persona, cita di nuovo l’associazione e la invita a procedere. La signora non ci casca, e la Lega Consumatori denuncia pubblicamente il caso: nessuno è autorizzato a usare il suo nome per far cambiare gestore a qualcuno. È il copione più diffuso fra quelli che non ti chiedono un euro: quello che chiede una firma.
Non vogliono i tuoi soldi oggi: vogliono la tua firma
In quasi tutte le pagine di questo sito il copione finisce con un pagamento. Qui no. Chi ti telefona vuole che alla fine della chiamata esista un contratto a tuo nome: un cambio di operatore telefonico, un nuovo fornitore di luce o gas, un’offerta «attivata». Il guadagno arriva dopo, e non lo vedi subito: una provvigione per ogni contratto, una bolletta di un fornitore che non hai scelto, un’attivazione con costi che nessuno ti ha detto, un numero che passa di mano. A volte dietro c’è un’agenzia di vendita che lavora a provvigione per un operatore vero e usa metodi che l’operatore non ammetterebbe; a volte un call center che i dati li raccoglie e li rivende. Per te la differenza è poca: il contratto arriva lo stesso.
Per farti dire sì, il copione ha bisogno di due cose: un’autorità e una scadenza. L’autorità è presa in prestito — un’associazione di consumatori, «l’Autorità», «il Garante», il tuo stesso gestore — e la scadenza è inventata: una multa, una chiusura, la fine di un regime tariffario, il numero che «va perso» se non decidi entro oggi.
Il copione, mossa per mossa
-
Il contatto
Una telefonata, spesso da un numero che sembra italiano e normale, a volte preceduta da un SMS. Chi chiama si presenta come incaricato del tuo gestore, o di un altro operatore, o di un’associazione di consumatori, o di un ufficio pubblico. Conosce il tuo nome e a volte il tuo gestore attuale: non è difficile, e non prova niente.
-
Il pretesto
Qualcosa è successo al tuo fornitore e devi rimediare tu: è stato multato, sta chiudendo, «cambiano le condizioni per legge», l’Autorità obbliga a passare al mercato libero, la tua tariffa «non è più a norma». Oppure, al contrario, ti spetta uno sconto e serve solo «confermare i dati».
-
La leva: l’autorità e la perdita
La paura non è di un ladro: è di restare senza telefono, senza luce, senza il numero che hai da vent’anni. E la voce che te lo dice si presenta come chi ti tutela. Nel caso di Ferrara la seconda telefonata, di un’altra persona che cita la stessa associazione, serve proprio a questo: due voci indipendenti che dicono la stessa cosa sembrano una conferma.
-
L’isolamento
«Non chiami il suo gestore: la stanno già truffando loro.» «Deve decidere adesso, la procedura si chiude oggi.» «Le passo il collega per la conferma.» Tutto serve a farti restare al telefono e a non farti fare l’unica cosa che smonta il copione: riattaccare e chiamare tu il numero scritto sulla bolletta.
-
Il canale: i dati della bolletta e il sì registrato
Ti chiedono di leggere i codici che trovi sulla bolletta — il codice cliente, il POD della luce, il PDR del gas, il codice fiscale, a volte l’IBAN «per non interrompere l’addebito» — e poi di dire «sì» a una registrazione: «la registrazione vale come firma». Con quei dati un cambio di fornitore può partire a tuo nome; con il sì registrato qualcuno sosterrà che lo hai voluto tu. È il momento in cui la telefonata diventa un contratto, o qualcosa che ci somiglia abbastanza da costarti mesi.
«Il suo gestore è stato multato dalla Lega Consumatori per irregolarità.»
«L’unica soluzione per mantenere il suo numero è il passaggio a un altro operatore.»
«Mi legga il codice che trova in alto a destra sulla bolletta, così verifico la sua posizione.»
«Basta che dica sì: la registrazione vale come firma, non deve fare altro.»
«Non chiami il suo gestore, la stanno già truffando loro. Le passo il collega per la conferma.»
Nessuna associazione di consumatori e nessuna autorità telefona per farti cambiare gestore, e nessun gestore ti chiama per dirti che sta chiudendo. Chi ti chiama per proporti un contratto deve dirti subito chi è, per conto di chi chiama e che scopo ha la telefonata. Se non lo fa, o se cita un’autorità, hai già la risposta.
Al telefono non si legge la bolletta e non si dice sì. I codici della bolletta sono le chiavi della tua fornitura, e il sì registrato è quello che qualcuno userà per dire che hai firmato. Se un’offerta ti interessa davvero, la fai arrivare per iscritto, con tutte le condizioni, e la firmi con calma: la legge dice che un contratto proposto per telefono ti vincola solo dopo che hai firmato l’offerta o l’hai accettata per iscritto, e dopo aver ricevuto tutte le condizioni. Il sì detto in linea non è una firma. Ma dimostrarlo dopo costa tempo: meglio non dirlo.
Che cosa hai in mano, se ti attivano qualcosa che non hai chiesto
Più di quanto sembri, ed è il motivo per cui vale la pena reagire subito e per iscritto. Una fornitura o un servizio che non hai richiesto non ti obbliga a pagare nulla: la legge lo dice espressamente, e aggiunge che il tuo silenzio non vale come consenso. Per i contratti conclusi a distanza hai quattordici giorni per recedere senza dare spiegazioni. E per le forniture di luce, gas e telefono esistono procedure di reclamo e di conciliazione davanti alle autorità di settore, che partono da una cosa sola: la tua contestazione scritta, con la data.
Il problema pratico è che, nel frattempo, il cambio può essere partito e la prima bolletta del fornitore che non hai scelto può arrivare. Per questo la difesa migliore resta a monte, nella telefonata: non c’è nessuna procedura che ti faccia perdere il numero o la corrente perché non hai risposto a una chiamata.
Scrivi subito al tuo gestore attuale — per PEC o raccomandata, o dal modulo di reclamo del sito ufficiale — dichiarando che non hai richiesto nessun cambio e che qualunque richiesta di passaggio a tuo nome non è tua. Se ti arriva una lettera di benvenuto, un contratto o una «conferma» da un fornitore che non conosci, rispondi per iscritto entro quattordici giorni disconoscendo il contratto ed esercitando comunque il recesso: le due cose insieme, così non resta niente aperto. Conserva tutto, con le date.
Se il cambio è già avvenuto, il reclamo scritto è il primo passo obbligato; se non ottieni risposta o non ti soddisfa, la strada è la conciliazione presso l’autorità di settore (per luce e gas l’ARERA, per il telefono l’AGCOM), che è gratuita. Se hanno usato il tuo nome e i tuoi dati per un contratto che non hai mai voluto, denuncia alla Polizia di Stato: è una sostituzione di persona, non una vendita aggressiva.
E se hai dato l’IBAN, avvisa la banca e controlla gli addebiti dei mesi successivi: un addebito diretto non autorizzato si contesta e si fa stornare.
Luce e gas. Stesso copione, altri codici da leggere: il POD e il PDR sulla bolletta. Il pretesto è quasi sempre una scadenza di legge o «l’Autorità che la obbliga a cambiare»: nessuna autorità obbliga nessuno a cambiare fornitore al telefono.
«Sono del suo gestore attuale.» Ti chiamano a nome del fornitore che hai già, per «confermare la nuova tariffa» o «aggiornare i dati»: lo scopo è lo stesso, e la difesa anche. Il tuo gestore lo chiami tu, al numero della bolletta.
Alla porta. La stessa vendita esiste di persona, con un tesserino e un tablet: è in chi bussa alla porta. La bolletta non si mostra nemmeno a chi è sul pianerottolo.
Per non ricevere più queste chiamate. L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, gratuita, vale anche per i cellulari e obbliga chi fa telemarketing a non chiamarti. Chi chiama lo stesso sta già violando una regola, e questo dice molto su tutto il resto della telefonata.
Continua
Dove si segnala
Le truffe si denunciano alla Polizia di Stato; le operazioni non autorizzate si contestano per iscritto alla propria banca. Questo sito non raccoglie segnalazioni di truffe subite e non risponde a richieste di assistenza.
Fonti
- Il Resto del Carlino, Ferrara, 12 settembre 2026 — «Usato il nome della Lega Consumatori per una truffa»: la telefonata dell’operatore «multato dalla Lega Consumatori», il passaggio ad altro operatore come «unica soluzione per mantenere il proprio numero», la seconda chiamata di conferma; la precisazione dell’associazione: nessun soggetto è autorizzato a usarne il nome per far cambiare gestore, sottoscrivere contratti o aderire a offerte.
- Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), art. 51, comma 5 — chi telefona per concludere un contratto deve rivelare all’inizio la propria identità, quella di chi rappresenta e lo scopo commerciale della chiamata; comma 6 — il contratto concluso per telefono vincola il consumatore solo dopo che ha firmato l’offerta o l’ha accettata per iscritto, e il consenso non vale se prima non ha ricevuto tutte le condizioni contrattuali; art. 52 — diritto di recesso di quattordici giorni nei contratti a distanza.
- Codice del consumo, art. 66-quinquies — fornitura non richiesta: il consumatore non deve nessuna prestazione corrispettiva e la mancata risposta non costituisce consenso; artt. 20, comma 5, e 26, comma 1, lett. f) — la fornitura non richiesta è una pratica commerciale aggressiva.
- D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26 — Registro pubblico delle opposizioni, esteso a tutte le numerazioni, fisse e mobili.
- Codice penale, art. 494 — sostituzione di persona; art. 640 — truffa.
- ARERA (Servizio conciliazione) e AGCOM (ConciliaWeb) — procedure gratuite di conciliazione per le controversie con i fornitori di energia e con gli operatori di comunicazione, dopo il reclamo scritto al fornitore.
Verificato il 19 settembre 2026